Statuto dell’Associazione Culturale “Cibo e Vino del Contadino A.C.”

Art.1) DENOMINAZIONE – L’Associazione Culturale si chiama “Cibo e Vino del Contadino A.C.”.

Art.2) SEDE - L’Associazione ha sede a Roma - Via Podere S. Giusto 16.

Art.3) DURATA - L’Associazione ha durata illimitata.

Art.4) SCOPO E OGGETTO - L'Associazione culturale “Cibo e Vino del Contadino A.C.” persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto le seguenti attività: promozione della cultura del mangiare sano utilizzzando cibo e vino naturale, biologico e solidale, per contribuire ad un corretto uso e consumo.

L’Associazione può svolgere esclusivamente le attivita' menzionate e le sue attività possono essere svolte anche in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni e inoltre promuovere e costituire direttamente altre organizzazioni dedicate alle medesime finalità. L'Associazione “Cibo e Vino del Contadino A.C.” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  • Attività culturali: realizzare e proporre sul territorio nazionale ed estero degustazioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti promozionali allo scopo di sostenere economicamente tutte le iniziative formative e culturali dell'Associazione;
  • Sostenere iniziative educative, organizzando seminari e corsi; sostenere e finanziare attività culturali, formative, educative sia sul territorio nazionale che estero;
  • Collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi;
  • Attività di sostegno missionario: promuovere e sostenere progetti di solidarietà e sviluppo soggettti svantaggiati;
  • Organizzare e gestire di Gruppi di Acquisto Solidale (GAS);
  • Attività editoriale: diffondere con ogni mezzo editoriale (Internet, ecc.) l’attività dell’associazione; pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;

Art.5) SOCI – CRITERI D’AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE - Sono soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell’Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

  • Soci fondatori: coloro che hanno effettivamente operato per la sua realizzazione sottoscrivendone l’atto costitutivo;
  • Soci ordinari: coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, e sottoscrivono le quote associative;
  • Soci sostenitori: coloro pur condividendo le finalità dell’Associazione e sottoscrivendo le quote associative, non operano nello svolgimento delle varie attività;

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’Associazione e sono tenuti a versare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo, con possibili distinzioni tra le diverse categorie di socio. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. E’ tuttavia in facoltà di ciascun socio recedere dall’Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’Associazione stessa. Le quote sono sempre intrasferibili. L’esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l’esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale prestabilita.

Art.6) PATRIMONIO - Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: contributi degli aderenti; contributi di privati; contributi da società finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art.7) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE - Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori se nominato.

Art.8) ASSEMBLEA - L’Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all’art. 6 ed è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dopo la chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei soci. All’Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione: la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Associazione; il bilancio dell’esercizio dell’Associazione; L’Assemblea delibera inoltre in merito: alla nomina del Consiglio Direttivo; alla nomina del Collegio dei Revisori se nominato; ad altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno. L’Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Associazione stessa. Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione alla bacheca della sede o attraverso mezzi di comunicazione attestanti il ricevimento della convocazione. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio non può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo ad esso delega scritta. In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni di modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art.9) CONSIGLIO DIRETTIVO - L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo tre ad un massimo di cinque membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Segretario. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla prima riunione successiva in ordine alla sua sostituzione. Il Segretario così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea che dovrà confermarlo. Si precisa che dalla nomina al Consiglio Direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto. Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati ai membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d’esercizio e la relazione annuale della gestione. Il Consiglio Direttivo, oltre alla gestione amministrativa e contabile, cura l’aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri potranno essere consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Art.10) PRESIDENTE - Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, se non nominato in sede di stipula dell’atto costitutivo. Al Presidente spetta la rappresentanza in giudizio e di fronte ai terzi.

Art.11) ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO - L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dopo la chiusura dell’esercizio sociale. La bozza di bilancio, deve essere tenuta presso la sede dell’Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare. E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essa direttamente connesse.

Art.12) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea o per inattività protratta per oltre cinque anni. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 , della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive integrazioni e modificazioni, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Art.13) COLLEGIO DEI REVISORI - Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto di due membri effettivi e tre supplenti eletti, anche tra i non soci, dall’Assemblea, la quale designa anche il Presidente. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea. Tale organo verrà nominato nel caso in cui i proventi dell’attività svolta dall’Associazione superino, per due anni consecutivi, l’ammontare di euro 1.032.913,80 (unmilionetrentaduemilanovecentotredici virgola ottanta) o quanto indicato dalle leggi vigenti in materia. Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate per i membri del Consiglio Direttivo come da articoli n°9 e n°10 del presente Statuto.

Art.14) NORME APPLICABILI - Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460 e dalle leggi vigenti in materia.

Roma 23/04/2014